Art. 8.
(Funzioni degli organi del Centro).

      1. Il presidente formula proposte al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo e presiede il consiglio di amministrazione del Centro.
      2. Il direttore dirige il Centro. Al direttore sono attribuiti i poteri e le responsabilità per l'attuazione degli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo, nonché per il conseguimento dei risultati fissati nella convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6, comma 13. A tale fine, e in conformità a quanto indicato dal comma 4, il direttore propone ed esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenendone informato quest'ultimo, coordina gli uffici e le attività del Centro e ne assicura il mantenimento dell'unità di azione. Il direttore vigila sull'efficacia e sul rendimento degli uffici del Centro e ne riferisce periodicamente al Ministro per i beni e le attività culturali e alla Conferenza Stato-regioni. Il direttore adotta, altresì, tutti gli altri provvedimenti che gli sono assegnati dalla presente legge e svolge tutte le funzioni e le attività amministrative che non sono attribuite, in base alle disposizioni della presente legge o dello statuto, ad altri organi.
      3. Il comitato direttivo è organo di collaborazione diretta del direttore del Centro nell'esercizio delle attribuzioni conferite al medesimo comitato.
      4. Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani e le spese che impegnano il bilancio del Centro e gli altri atti di programmazione e di carattere generale che regolano il funzionamento e le attività del medesimo Centro. Il consiglio di amministrazione determina, in conformità alle disposizioni della presente

 

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legge, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, sentita la consulta, fissa le procedure per l'accesso ai contributi e alle sovvenzioni e adotta tutti gli altri provvedimenti ad esso assegnati ai sensi della presente legge.
      5. La consulta è organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Centro. La consulta, in particolare, esprime pareri:

          a) su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, di promozione e di diffusione del cinema e dell'audiovisivo;

          b) obbligatoriamente, su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, in merito ai criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10 tra i diversi settori di attività, nonché, su richiesta del Ministro per i beni e le attività culturali, ai fini dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 3;

          c) su richiesta del consiglio di amministrazione del Centro, su ogni altra questione di carattere generale o di particolare rilievo concernente gli interventi in materia di attività cinematografica e audiovisiva.

      6. I pareri di cui al comma 5 sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni.
      7. La consulta può avanzare proposte al Ministro per i beni e le attività culturali o al consiglio di amministrazione del Centro, in relazione alle loro rispettive funzioni e competenze, su ogni questione di carattere generale o di particolare rilievo in materia di attività cinematografica e audiovisiva.